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Nuovo ingresso nel D.lgs. 231/01: delitti contro il patrimonio culturale

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Nuovo ingresso nel D.lgs. 231/01: delitti contro il patrimonio culturale

Il Parlamento ha approvato, in data 3 marzo 2022, la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.

Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce nel codice penale con l’obiettivo di operare una significativa riforma della materia, ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

In sintesi le principali novità introdotte dalla suddetta riforma:

  • Trasposizione nel codice penale degli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali;
  • Introduzione di nuove fattispecie di reato a tutela del patrimonio culturale, fra le quali
    • 518-bis (Furto di beni culturali);
    • 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali);
    • 518-quater (Ricettazione di beni culturali);
    • 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto);
    • 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali);
    • 518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali);
    • 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali);
    • 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali);
    • 518-decies (Importazione illecita di beni culturali);
    • 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali);
    • 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici);
    • 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici);
    • 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte);
    • 518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità);
    • 518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti);
    • 518-septiesdecies (Circostanze attenuanti);
    • 518-duodevicies (Confisca);
    • 518-undevicies (Fatto commesso all’estero);
    • 707-bis (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli).
  • Innalzamento delle pene vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
  • Introduzione di specifiche aggravanti legate alla rilevante gravità del danno, alla commissione nell’esercizio di un’attività professionale, alla qualifica pubblicistica del preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili, alla realizzazione del fatto nel contesto di un’associazione per delinquere;
  • Ampliamento dei casi di c.d. confisca allargata per i delitti contro il patrimonio culturale;
  • Modifica del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Rispetto a tale ultima innovazione, si specifica che è prevista l’introduzione nel Decreto 231 dei seguenti articoli:

  • 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale);
  • 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).
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