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Nuovo Decreto Fiscale, modifiche al D.Lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro

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Nuovo Decreto Fiscale, modifiche al D.Lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro

Il 15 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 146/2021 recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” – c.d. Decreto Fiscale 2022.

Nel provvedimento sono, tra le altre, contenute disposizioni che intervengono sul Testo Unico 81/08 in tema di salute e sicurezza sul lavoro, approvate su iniziativa del ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Le modifiche, che si inseriscono in un più ampio programma di semplificazione messo in atto dal Governo, perseguono– da una parte – l’obiettivo di incentivare l’attività di vigilanza in materia antinfortunistica e – dall’altra – di favorire il coordinamento tra i soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.

Più di uno i fronti sui quali il Decreto Fiscale 2022 interviene.

A) Sul piano sanzionatorio le novità riguardano: 

  1. L’abbassamento della soglia, ridotta dal 20% al 10%, di lavoro nero sufficiente a far scattare la sospensione dell’attività d’impresa; 
  2. L’anticipazione della tutela cautelare per cui non è più richiesta la recidiva quale presupposto necessario all’adozione del relativo provvedimento quando si configurino gravi illeciti in materia sicurezza sul lavoro;
  3. Il divieto per l’impresa di mantenere rapporti con la PA nelle more della sospensione;
  4. La previsione, quale condicio sine qua non per la ripresa dell’attività, del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nonché del pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie oggetto di violazione. Detto importo viene raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa sia già risultata destinataria di un provvedimento di sospensione.

B) In materia di vigilanza, invece:

  1. È stabilita l’estensione delle competenze di coordinamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro agli ambiti della salute e sicurezza del lavoro. Sotto tale profilo “l’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro”. (cfr. art. 3 allegato 1)
  2. È previsto, altresì, il rafforzamento della banca dati dell’INAIL, vale a dire del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). In quest’ottica, gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Al fine di conferire efficacia a tali previsioni, l’INAIL dovrà dal canto suo rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati;
  3. È stato, da ultimo, deciso l’aumento di personale per gli organi di vigilanza ed un incremento nelle dotazioni informatiche a questi assegnate.

Da tale punto di vista, invero, alla prevista estensione delle competenze dell’INL corrisponderà un aumento del relativo organico attraverso l’assunzione di 1.024 unità, nonché un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo dei dispositivi informatici necessari a svolgere l’attività di vigilanza. A tutto ciò si aggiunga, infine, la previsione di aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che dal 1° gennaio 2022 passerà dalle attuali 570 a 660 unità.

Avv. Adamo Brunetti 

Scarica qui le slide del Ministero del Lavoro sulle novità introdotte con il Decreto Fiscale

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