
Nota a Cass. civ., Sez. I, 13 aprile 2026, n. 9324
Premessa
La sentenza in esame offre chiarimenti in merito ad alcuni principi relativi al diritto della sicurezza sul lavoro e alla disciplina della protezione dei dati personali. In particolare, si approfondiscono: la legittimità dell’indicazione prodromica del coordinatore per la sicurezza (CSP e CSE) nelle notifiche preliminari relative a contratti quadro di appalto di servizi, in assenza di cantieri già aperti; la liceità del trattamento dei dati personali del professionista individuato, effettuato da un’amministrazione pubblica nell’esercizio di una funzione di interesse pubblico.
Il fatto oggetto di giudizio
Il Comune resistente, capoluogo di Regione del Nord Italia, aveva indicato il nominativo del ricorrente — professionista abilitato, titolare di competenze in materia di coordinamento della sicurezza — nelle notifiche preliminari trasmesse per via informatica (applicativo informatico regionale per la gestione delle notifiche di sicurezza dei cantieri) in relazione a tre contratti quadro per la manutenzione delle aree comunali a verde pubblico. Il ricorrente sosteneva di non essere stato previamente informato né di aver prestato il proprio consenso a tale indicazione, di cui era venuto a conoscenza solo a distanza di tre anni.
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente aveva quantificato il danno risarcibile in euro 1.320.000,00, richiamando il rischio di esposizione a responsabilità in caso di infortuni sul lavoro verificatisi nell’ambito dei tre appalti e il grave nocumento psicologico derivante dalla scoperta dell’abuso. In subordine, chiedeva il riconoscimento del compenso per le nomine ricevute, quantificato in euro 1.300.000,00 sulla base delle tariffe professionali di riferimento.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano respinto tutte le domande, rilevando: che gli appalti erano appalti di servizi per i quali non era obbligatoria la nomina del CSP e del CSE ai sensi degli artt. 89 e 90 D.Lgs. 81/2008; che l’indicazione del nominativo del ricorrente aveva natura meramente prodromica rispetto agli eventuali cantieri che si fossero resi necessari in esecuzione del contratto quadro; che il trattamento dei dati personali era avvenuto in modo lecito, nell’esercizio di un compito di interesse pubblico. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Il percorso argomentativo della Cassazione
Il perimetro applicativo degli artt. 89-90 D.Lgs. 81/2008 negli appalti di servizi
Il primo motivo di ricorso censurava la sentenza d’appello per contraddittorietà motivazionale e violazione di legge, sostenendo che la nomina del CSP/CSE sarebbe stata effettuata in violazione dell’art. 90, co. 3-5, D.Lgs. 81/2008, norma che prevede un obbligo di nomina funzionale e attuale, non preventivo o eventuale.
La Corte disattende entrambe le censure. Quanto alla pretesa contraddittorietà, essa non sussiste: non vi è incompatibilità logica tra l’affermazione per cui non vi era obbligo di nomina del coordinatore e quella per cui l’indicazione del professionista era stata effettuata in funzione prodromica rispetto ai cantieri che avrebbero potuto essere aperti.
Quanto alla violazione di legge, la Cassazione ripercorre il quadro normativo del Titolo IV D.Lgs. 81/2008. L’art. 89 definisce il “cantiere temporaneo o mobile” come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, secondo l’elenco dell’allegato X. L’art. 90, co. 3-5, subordina l’obbligo di nomina del CSP e del CSE alla presenza di cantieri nei quali sia prevista l’operatività di più imprese esecutrici. Posto che nella specie gli appalti avevano a oggetto principalmente servizi di manutenzione del verde — e non lavori edili o di ingegneria civile — non sussisteva l’obbligo di predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento né di nominare i coordinatori.
L’indicazione del professionista nelle notifiche preliminari trasmesse all’applicativo informatico regionale era stata dunque effettuata non in esecuzione di un obbligo di legge, bensì quale adempimento di natura preliminare e informatica, finalizzato a consentire l’avvio del servizio nell’applicativo regionale e a predisporre il sistema per le notifiche ex art. 99 D.Lgs. 81/2008 che si sarebbero rese necessarie nell’eventualità di apertura di cantieri specifici. La Corte osserva che, in seguito, per i cantieri effettivamente aperti in esecuzione del contratto quadro, erano intervenute le nomine ad hoc del ricorrente con la relativa retribuzione, il che esclude qualsiasi profilo di pregiudizio concreto derivante dalla mera indicazione prodromica.
La liceità del trattamento dei dati personali da parte della P.A.
Il secondo motivo censurava la ritenuta liceità del trattamento dei dati personali del ricorrente, invocando la violazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell’art. 2043 c.c. La Cassazione dichiara il motivo in parte inammissibile e in parte infondato.
Sul piano dell’inammissibilità, il ricorrente si era limitato a dedurre genericamente la violazione del GDPR senza indicare specificamente la norma violata e senza aggredire utilmente la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si era invece fondata sull’art. 2-ter, co. 1-bis, D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), a norma del quale il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica è sempre consentito quando necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri ad essa attribuiti.
Nel merito, la Corte conferma la liceità del trattamento: l’indicazione del nominativo del ricorrente nelle notifiche preliminari costituiva un adempimento strettamente connesso all’esercizio di funzioni pubblicistiche — l’attivazione di contratti di appalto per la manutenzione del verde comunale — e aveva a oggetto dati comuni (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale), non qualificabili come categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679. In assenza di illiceità della condotta, la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. non poteva trovare accoglimento per difetto del requisito della condotta antigiuridica.
Il terzo motivo, concernente la condanna alle spese di lite in favore delle compagnie assicurative chiamate in garanzia dal Comune, viene dichiarato inammissibile per plurime ragioni: difetto di specifica indicazione delle norme violate, mancato confronto con la ratio decidendi che aveva ritenuto non manifestamente infondata la chiamata in causa, e inammissibilità della censura sul quantum delle spese.
Osservazioni conclusive
La sentenza in esame chiarisce che l’indicazione del nominativo di un professionista nelle notifiche preliminari informatiche, effettuata in funzione prodromica rispetto a eventuali future aperture di cantieri, non integra una “nomina” in senso tecnico-giuridico ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non genera obblighi di compenso in capo all’amministrazione e non costituisce un trattamento illecito dei dati personali quando svolta nell’esercizio di un compito di interesse pubblico.
Va poi considerato che la pronuncia fornisce un’indicazione di metodo rilevante per gli operatori del diritto della privacy in ambito pubblico: la base giuridica del trattamento ex art. 2-ter, co. 1-bis, D.Lgs. 196/2003 è sufficientemente ampia da ricomprendere adempimenti amministrativi e informatici strumentali all’esercizio di funzioni pubblicistiche. Ciò non esime le amministrazioni dall’obbligo di informativa ex art. 13 GDPR, la cui violazione potrebbe rilevare autonomamente sul piano sanzionatorio.
In sintesi
Riepilogando, nel presente articolo si sono affrontati i seguenti aspetti:
- la natura meramente prodromica dell’indicazione del coordinatore per la sicurezza nelle notifiche preliminari e l’assenza dell’obbligo di nomina di CSP e CSE negli appalti di servizi (artt. 89-90 D.Lgs. 81/2008);
- la liceità del trattamento dei dati personali del professionista da parte della P.A., fondata sull’art. 2-ter, co. 1-bis, del Codice Privacy (compito di interesse pubblico);
- il permanere dell’obbligo di informativa ex art. 13 GDPR, la cui violazione può rilevare autonomamente sul piano sanzionatorio.
Domande frequenti
L’indicazione prodromica equivale a una nomina?
No: ha natura preliminare e informatica, non genera obblighi di compenso e non costituisce di per sé un trattamento illecito dei dati.
Serve nominare il CSE negli appalti di servizi?
Solo se sono previsti cantieri edili o di ingegneria civile con più imprese esecutrici; per la sola manutenzione del verde non scatta l’obbligo ex artt. 89-90 D.Lgs. 81/2008.
È lecito il trattamento dei dati del professionista da parte della P.A.?
Sì: la base giuridica è l’art. 2-ter, co. 1-bis, D.Lgs. 196/2003, che consente il trattamento necessario all’adempimento di un compito di interesse pubblico.
La P.A. è esonerata dall’informativa privacy?
No: resta fermo l’obbligo di informativa ex art. 13 GDPR, la cui violazione può rilevare autonomamente sul piano sanzionatorio.
Avv. Adamo Brunetti
