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L’iter di approvazione della Direttiva sulla due diligence per la sostenibilità (CSDD) prosegue. Accordo fra Consiglio e Parlamento UE.

l’accordo recente fra Parlamento e Consiglio sulla sostenibilità
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L’iter di approvazione della Direttiva sulla due diligence per la sostenibilità (CSDD) prosegue. Accordo fra Consiglio e Parlamento UE.

Prosegue l’iter di approvazione definitiva della Direttiva sulla due diligence di sostenibilità per la catena di fornitori per le imprese europee.

In sintesi, in data 23 febbraio 2022, la Commissione Europea ha presentato la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) o Supply Chain Act, ovvero, la proposta di legge sugli obblighi di sostenibilità delle imprese.

Il 1° giugno 2023, i membri del Parlamento europeo hanno votato a maggioranza per rafforzare la proposta legislativa iniziale della Commissione europea, concordata lo scorso dicembre 2022.

Recentemente, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla direttiva sulla due diligence per la sostenibilità aziendale (CSDD), che mira a rafforzare la protezione dell’ambiente e dei diritti umani nell’UE e nel mondo. Per il momento il settore finanziario è escluso.

Ne abbiamo parlato su questo blog: La Direttiva Europea sulla due diligence di sostenibilità: gli impatti per le imprese – CO.DE (code4com.it). Di seguito una sintesi.

1.    Cosa prevede la proposta.

La proposta della Commissione contempla l’obbligo per le imprese di individuare i rischi e, se necessario, evitare, attenuare o addirittura far cessare gli effetti negativi delle loro attività sui diritti umani, come il lavoro minorile e lo sfruttamento dei lavoratori, nonché sull’ambiente, con riguardo tra gli altri agli aspetti relativi all’inquinamento e alla perdita di biodiversità.

La direttiva prevede, inoltre, norme sulle sanzioni e sulla responsabilità civile in caso di violazione di tali obblighi. In particolare, richiede alle aziende di adottare un piano che garantisca che il loro modello di business e la loro strategia siano compatibili con l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

L‘ambito soggettivo del provvedimento riguarderà:

  • le “grandi” imprese dell’Unione Europea con oltre 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale che supera i 150 milioni di EUR);
  • altre società che operano in determinati settori a impatto elevato quali il minerario, tessile, ed agricolo che, pur non raggiungendo le soglie del gruppo 1, hanno più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale pari o superiore a 40 milioni di EUR;
  • imprese di paesi terzi attive nell’UE (v. oltre).

La proposta si applica ai c.d. rapporti commerciali diretti e indiretti consolidati, ovvero alle operazioni delle società stesse, alle loro controllate e alle loro catene del valore.

Al fine di rispettare l’obbligo di due diligence, le imprese dovranno:

  1. Integrare la due diligence nelle politiche aziendali;
  2. Individuare gli effetti negativi reali o potenziali sui diritti umani e sull’ambiente;
  3. Prevenire o attenuare gli effetti potenziali;
  4. Porre fine o ridurre al minimo gli effetti reali;
  5. Istituire e mantenere una procedura di denuncia;
  6. Monitorare l’efficacia delle politiche e delle misure di due diligence;
  7. Dar conto pubblicamente della due diligence (compatibilmente agli obblighi in materia di Dichiarazione Non Finanziaria).

Quanto all’attuazione degli obblighi di due diligence, in particolare, la proposta di Direttiva fa espresso riferimento a documenti, da aggiornare annualmente, che contengano (v. art. 5):

  1. Una descrizione dell’approccio della società, inclusi i riferimenti all’orizzonte di lungo periodo, alle tematiche di due diligence;
  2. Un codice di condotta, che descriva regole e principi da seguire da parte dei dipendenti della società e delle società controllate;
  3. Una descrizione dei processi di due diligence e del sistema di verifica rispetto al codice di condotta, da estendere anche alle relazioni commerciali.

Infine, la proposta prevede:

  1. L’espressa enunciazione di un obbligo di diligenza degli amministratori volto alla considerazione dei fattori di sostenibilità nell’assunzione delle decisioni, nel medio e nel lungo periodo (art. 25 della proposta);
  2. L’affermazione della responsabilità civile degli amministratori per gli inadempimenti fonte di danni, con clausola di salvezza relativa al rispetto di determinati obblighi di compliance, in relazione all’adeguata gestione delle relazioni contrattuali (art. 22 della proposta);
  3. L’istituzione di un network di autorità di controllo, per stimolare e uniformare i controlli sugli obblighi di due diligence(art. 21 della proposta).

2.    Cosa prevede l’accordo recente fra Parlamento e Consiglio.

I colegislatori europei hanno raggiunto un accordo inerente ai seguenti ambiti della Direttiva CSDD:

  • il campo di applicazione della direttiva,
  • l’esclusione dallo stesso del settore finanziario,
  • le responsabilità delle imprese inadempienti,
  • la definizione delle diverse sanzioni e
  • l’elenco dei diritti e dei divieti che le imprese dovrebbero rispettare.

2.1.  Il nuovo campo di applicazione della direttiva e l’esclusione del settore finanziario.

Per le imprese extra-UE si applicherà se hanno un fatturato netto di 300 milioni di euro generato nel perimetro europeo, a tre anni dall’entrata in vigore della direttiva. La Commissione, pertanto, dovrà ora pubblicare un elenco delle società extra-UE che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Secondo l’accordo tra Parlamento e Consiglio, il settore finanziario sarà temporaneamente escluso dal campo di applicazione della direttiva, prevedendo, tuttavia, una clausola di revisione per un’eventuale futura inclusione di questo settore sulla base di una sufficiente valutazione d’impatto.

L’European Sustainable Investment Forum, Eurosif, si era dichiarato favorevole rispetto alla possibilità di includere le istituzioni finanziare nell’ambito di applicazione della CSDD tenendo conto delle specificità del settore, motivando in merito alla potenziale dannosità alla parità di condizioni tra le imprese dell’UE ed alla capacità degli istituti finanziari di gestire in modo efficiente il rischio finanziario lungo le loro catene del valore.

2.2.  La responsabilità civile in relazione ai cambiamenti climatici.

Con riferimento agli obblighi relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici, è prevista la predisposizione ed attuazione di un piano di transizione per la mitigazione del cambiamento climatico da parte delle grandi aziende.

Sul punto, è stato raggiunto un accordo per la responsabilità civile, stabilendo un periodo di cinque anni per la presentazione di richieste di risarcimento da parte di coloro che sono esposti a impatti negativi (compresi i sindacati o le organizzazioni della società civile). Limita inoltre le misure ingiuntive e i costi dei procedimenti per i ricorrenti.

In ultima istanza, le aziende che individuano impatti negativi sull’ambiente o sui diritti umani da parte di alcuni dei loro partner commerciali dovranno interrompere tali relazioni commerciali quando non è possibile prevenire o porre fine a tali effetti negativi.

2.3.  Sanzioni

Per le imprese che non pagano le ammende loro irrogate in caso di violazione della direttiva, l’accordo provvisorio prevede vari provvedimenti inibitori e tiene conto del fatturato della società ai fini dell’imposizione di sanzioni pecuniarie (ad es. un massimo pari ad almeno il 5% del fatturato netto della società). L’accordo prevede anche l’obbligo di coinvolgimento attivo per le società, ivi compresi un dialogo e una consultazione con i pertinenti portatori di interessi, quale misura del processo di dovuta diligenza.

2.4.  Appalti pubblici

L’accordo stabilisce che il rispetto della direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità potrebbe essere considerato un criterio per l’aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni.

2.5.  Definizioni

L’accordo provvisorio chiarisce gli obblighi per le aziende descritti nell’Allegato I, un elenco di diritti e divieti specifici la cui violazione o abuso rappresenta un impatto negativo sui diritti umani. L’elenco fa riferimento a strumenti internazionali che sono stati ratificati da tutti gli Stati membri e che stabiliscono standard sufficientemente chiari, che possono essere rispettati dalle aziende.

Il compromesso aggiunge nuovi elementi agli obblighi e agli strumenti elencati nell’allegato per quanto riguarda i diritti umani, in particolare per i gruppi vulnerabili. Anche le principali convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) possono essere aggiunte all’elenco, mediante atti delegati, una volta ratificate da tutti gli Stati membri.

L’accordo provvisorio introduce nell’allegato anche riferimenti ad altre convenzioni delle Nazioni Unite, come il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali o la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Analogamente il compromesso chiarisce la natura degli impatti ambientali contemplati dalla direttiva definendoli come qualsiasi degrado ambientale misurabile, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri effetti sulle risorse naturali.

2.6.  Prossimi passi

L’accordo provvisorio deve ora essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni.

Avv. Adamo Brunetti

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