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Le Linee Guida FIGC e di altre Federazioni per la redazione di modelli organizzativi e codici di condotta e le integrazioni con i MOG231

SOCIETà CALCIO E MOG
231 / Aziende / Business / reati

Le Linee Guida FIGC e di altre Federazioni per la redazione di modelli organizzativi e codici di condotta e le integrazioni con i MOG231

1.    Premessa

Le società che operano nel mondo del calcio rientrano nella definizione di “enti”, di cui all’art. 1 D.Lgs. 231/2001 e, dunque, si applica anche a queste ultime la disciplina della responsabilità da reato di cui allo stesso Decreto.

Si palesa, così, anche nel mondo del calcio, l’esigenza di operare con un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo di prevenzione dei reati e a tale scopo, la FIGC ha individuato, con apposite circolari, tutte le società sportive che dovranno dotarsi di un modello 231, stabilendo anche termini ben precisi e mettendo a disposizione un modello tipo da seguire.

I reati per i quali una società calcistica potrebbe andare incontro ad una responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 sono molteplici ed eterogenei. Tra di essi, ad esempio, reati contro la Pubblica Amministrazione, come la corruzione, e quelli societari, come il falso in bilancio e la corruzione tra privati. Anche i reati di lesioni o omicidio colposo, come conseguenza della violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, e quelli di riciclaggio e di impiego di lavoratori extracomunitari, il cui soggiorno sia irregolare, fenomeno questo non affatto secondario nel calcio moderno, non sono poi così remoti.

La distanza normativa tra le previsioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e nel D. Lgs. n. 231/01 ha reso necessario, al fine di incentivare l’adozione dei modelli nelle società calcistiche, una revisione del Codice, avvenuta nel 2019, ma non sufficiente.

2.    Linee Guida FIGC

Alla luce di quanto detto, lo scorso 31 agosto la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha approvato le nuove Linee Guida FIGC per la redazione del Modello Organizzativo e di Controllo dell’Attività Sportiva (anche “MOCAS”).

Ai sensi dell’art. 1, la FIGC con le presenti linee guida intende prevedere misure e procedure di prevenzione e  contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione.

Le Linee Guida sanciscono l’obbligo per tali soggetti di adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta entro dodici mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida e di aggiornarli periodicamente (almeno ogni quattro anni).

È stata, inoltre, istituita una Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding che vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Società Sportive dei Modelli Organizzativi e si interfaccia con l’Organismo di Vigilanza della FIGC.

3.    Il contenuto delle Linee Guida.

Le Linee Guida prevedono che:

  • la relativa disciplina si applichi a tutti i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (società sportive e altri soggetti rilevanti per l’ordinamento federale);
  • ai sensi dell’art. 4 delle Linee Guida FIGC, “le Società già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrino in base a quanto disposto dalle presenti Linee Guida”;
  • i “MOCAS” abbiano il seguente contenuto minimo (art. 5 delle Linee Guida):
  • modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenza e discriminazioni;
  • protocolli di contenimento del rischio;
  • attività di informazione, comunicazione e formazione;
  • valutazione annuale delle misure di prevenzione adottate;
  • adozione di un piano d’azione al fine di risolvere le criticità riscontrate;
  • ai sensi dell’art. 5 comma 2, i MOCAS devono stabilire funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e ne garantiscono la competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale;
  • vigila sui MOCAS anche la “Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding” presso la FIGC;
  • la Commissione in particolare, fra le altre cose, ai sensi dell’art. 2, fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e dall’ODV della FIGC;
  • i modelli devono prevedere e diffondere procedure di segnalazione di comportamenti lesivi, i provvedimenti di quick-response, gli strumenti di early warning.

4.    Le Linee Guida di altre Federazioni ed il CONI.

Tale intervento della FIGC è stato affiancato da Linee Guida dal contenuto similare di altre Federazioni, come quelle della FIP, Federazione Italiana Pallacanestro (scaricabile qui) , oppure FISE, Federazione italiana sport equestri (scaricabile qui).

Ciò a seguito della riforma del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché delle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

Scarica qui il documento oggetto di commento.

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