Commento a Cass. pen., Sez. V, 22 maggio 2025, n. 210
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V penale, n. 210/2025, si occupa della complessa questione dell’imputazione della responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs. n. 231/2001 in capo ad una società, in relazione a condotte illecite poste in essere da soggetti legati alla società stessa, tra cui il consulente.
1. Il caso
L’accusa mossa nei confronti dell’ente si fondava sulla partecipazione dello stesso imputato(persona fisica), insieme ad altri soggetti interni a una società fornitrice, alla costituzione di un’associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla sistematica sottrazione di prodotti petroliferi.
Alla società veniva contestata la responsabilità ai sensi dell’art. 25-ter, lett. s-bis, D.Lgs. 231/2001 (reato di corruzione tra privati, ex art. 2635 c.c.) e, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, anche con riferimento all’art. 24-ter, comma 2, D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato associativo.
2. Il ragionamento della Cassazione
Il fulcro della decisione concerne la corretta individuazione della relazione soggettiva tra l’autore del reato e l’ente ex art. 5 D.Lgs. 231/2001, che costituisce uno dei presupposti per l’imputazione dell’illecito amministrativo.
Secondo la norma, sono rilevanti due categorie di soggetti:
- all’art. 5, lett. a), coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente (formalmente o di fatto);
- all’art. 5, lett. b), i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi.
La Corte di appello, secondo la S.C., in ordine alla qualifica soggettiva rivestita dall’imputato nell’ambito dell’ente, si sarebbe limitata a fare riferimento a una procura speciale, di cui non ha specificato il contenuto, alle generiche dichiarazioni rese dai testi e dallo stesso imputato, che aveva ammesso di lavorare nel settore commerciale dell’azienda di famiglia.
I giudici di legittimità hanno ritenuto, pertanto, che tali fossero affermazioni generiche, dalle quali non è possibile desumere se l’imputato rivestisse nell’ambito della società una delle specifiche qualifiche soggettive, che, ai sensi dell’alt. 5, d.lgs. n. 231 del 2001, consentirebbero di estendere la sua responsabilità all’ente e, tantomeno, da esse è possibile desumere quale, tra le diverse categorie soggettive indicate dalla norma, venga specificamente in rilievo.
Tra i presupposti della responsabilità dell’ente ai sensi del sistema previsto dal d.lgs. 231/2001, infatti, come anche ribadito dalla Corte, in conformità con precedenti autorevoli – in particolare la sentenza Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn – la colpa di organizzazione consiste nell’aver l’ente omesso di adottare o attuare efficacemente un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie.
Tale nozione non può ridursi a un accertamento meramente formale sull’esistenza del modello 231. Occorre, piuttosto, dimostrare in concreto che il reato sia stato agevolato da un difetto strutturale dell’organizzazione aziendale. La Cass. pen., Sez. IV, n. 32899/2021, richiamata anche nella sentenza in esame, ha affermato che la colpa di organizzazione va “specificamente provata“, non potendo essere presunta sulla base dell’inerzia preventiva dell’ente.
Tuttavia, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 5 del d.lgs. 231/2001 richiede l’ulteriore elemento del rapporto qualificato tra l’autore del reato presupposto e l’ente. Il reato, invero, deve essere stato commesso da persone che «rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso» (c.d. soggetti apicali, art. 5, lett. a, d.lgs. n. 231 del 2001) oppure da persone «sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a» (c.d. soggetti subordinati, art. 5, lett. b, d.lgs. n. 231 del 2001).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la struttura dell’illecito addebitato all’ente risulta incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale relazione funzionale sussistente tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ente hanno la funzione di irrobustire il rapporto di immedesimazione organica escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso un soggetto incardinato nell’organizzazione ma per fini estranei agli scopi questo”. La sussistenza di tali relazioni «consente di affermare che l’ente risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui» (Cass. Pen. n. 18413 del 15/02/2022).
Solo in presenza del legame soggettivo tra reo ed ente e quello teleologico tra reato ed ente è possibile, quindi, “configurare la responsabilità amministrativa dell’ente, in quanto solo in presenza di tali legami si può ritenere che l’ente risponda per un fatto proprio e non per un fatto altrui”.
Avv. Adamo Brunetti
