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La Cassazione sulla qualifica di apicale ai fini 231

cassazione e interpretazione di apicale
231 / reati / sicurezza

La Cassazione sulla qualifica di apicale ai fini 231

Cassazione Penale, Sez. IV, 21 settembre 2022 (ud. 24 maggio 2022), n. 34943
Presidente Dovere, Relatore Bellini

1.     Introduzione

Con la pronuncia n. 34943 del 21 settembre 2022, ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa da reato ex D.lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione si è si è pronunciata sulla possibilità di attribuire al delegato in materia di sicurezza una posizione da “apicale” all’interno della società.

2.     Il caso

Il tema verteva, in merito ad un infortunio sul lavoro occorso ai danni di un lavoratore, sul conferimento di una ampia delega in via esclusiva nel settore della sicurezza sul lavoro, relativa a:

  1. Un’autonomia gestionale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e
  2. Un potere di spesa con limite pari all’importo di euro 25.000.

In particolare, secondo il giudice di merito tale potere sarebbe stato sufficiente a comprendere il delegato nel novero delle figure apicali indicate dall’art. 5 del D.lgs. 231/2001, in quanto aveva posto il delegato in una posizione di sovraordinazione assimilabile a quelle ivi specificamente contemplate e cioè di amministrazione, rappresentanza e direzione dell’intero ente ovvero di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

3.     Il percorso argomentativo della Cassazione

La portata innovativa della pronuncia in esame riguarda una corretta interpretazione della nozione di apicale come prevista dall’art. 5 del D.lgs. 231/2001.

Ove quest’ultimo, come noto, commetta un reato previsto dal citato decreto, la società può andare esente dalla responsabilità amministrativa da reato soltanto se ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati della medesima specie di quello commesso, che abbia i requisiti previsti dal Decreto 231 nonché dalle best practices in materia, prime fra tutte quelle contemplate nelle linee guida rilasciate dalle organizzazioni rappresentative degli enti.

Fatta tale premessa, si riporta il punto della Suprema Corte rispetto alla qualificazione del soggetto imputato come posizione apicale, dotato della già citata delega in materia di salute e sicurezza con poteri di spesa e autonomia gestionale. 

Invero, ad avviso dei giudici di legittimità, «tale giudizio è figlio di una errata interpretazione dell’art. 5 c. 1 lett. a) D. Lgs. 231/2001», cui si aggiunge la considerazione tale per cui «il principio di legalità – che informa anche il sistema di accertamento della responsabilità degli enti – impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma senza indulgere ad interpretazioni analogiche o estensive e quando la norma non sia chiara di attenersi alla interpretazione giurisprudenziale vigente, e ad evitare interpretazioni in malam partem».

La Suprema Corte prosegue il proprio ragionamento affermando, giustamente, come sia errato da parte del giudice dell’appello operare “una sorta di equiparazione tra “il potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza” ed il riconoscimento di una veste apicale, secondo la previsione dell’art. 5 lett. a) d. lgs. 231/01».

Al contrario, secondo la Corte di Cassazione «il cumulare i ruoli di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di delegato alla sicurezza non fa per ciò solo assumere il ruolo di chi gestisce o dirige l’ente o una ripartizione rilevante di essa».

I giudici di merito «nella verifica delle condizioni per l’affermazione della responsabilità dell’ente, avrebbero dovuto accertare se all’imputato fosse stata riconosciuto in origine, ovvero attribuito con delega, un complessivo assetto di poteri tali da definirne la veste apicale nel senso delineato dall’art. 5 lett. a), non limitandosi a considerare se all’esercizio delle specifiche funzioni delegate fossero stati assicurati i correlati poteri, di per sé implicanti una certa misura di indipendenza gestionale, di organizzazione e controllo, e di autonomia di spesa, necessaria ma anche limitata allo svolgimento delle funzioni delegate».

4.     Conclusioni

In definitiva, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione che può trarsi dalla pronuncia in commento, i poteri conferiti in tema di autonomia gestionale e di spesa, e relativi ad una delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008, non possono, per ciò solo, essere indicativi di una posizione apicale in capo al delegato.

Per tali motivi, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello.

Avv. Adamo Brunetti

Avv. Angelo Marano

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