È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025 la Legge 6 giugno 2025, n. 82, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”.
Con riferimento al codice penale, la legge prevede:
– un inasprimento della pena per il reato di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.), con l’introduzione di un secondo comma che dispone: “Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000”;
– l’aumento delle sanzioni previste per il delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
– l’inasprimento delle pene per il reato di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
– l’introduzione dell’art. 544-septies c.p. in materia di circostanze aggravanti, che stabilisce l’aumento delle pene per i reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p. nei seguenti casi: a) se commessi alla presenza di minori; b) se coinvolgono più animali; c) se l’autore diffonde immagini, video o altre rappresentazioni del fatto tramite strumenti informatici o telematici;
– modifiche agli artt. 638 c.p. (uccisione o danneggiamento di animali altrui) e 727 c.p. (abbandono di animali).
Quanto alle novità introdotte nel codice di procedura penale, viene inserito l’art. 260-bis, dedicato all’affido definitivo degli animali oggetto di sequestro o confisca, il quale prevede:
- L’autorità giudiziaria, nei procedimenti per i reati contro gli animali (artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies c.p. e art. 4 della legge n. 201/2010), può disporre, anche su richiesta della persona offesa o di associazioni ex art. 19-quater, l’affidamento definitivo degli animali sequestrati o confiscati a dette associazioni o ai loro subaffidatari, subordinatamente al versamento di una cauzione per ciascun animale. Il rigetto dell’istanza è impugnabile entro 30 giorni;
- L’entità della cauzione è determinata dal giudice in base al tipo di animale, alle sue condizioni sanitarie e ai costi di mantenimento nel lungo periodo; il versamento è condizione di efficacia del decreto di affidamento;
- Le associazioni autorizzate possono individuare, con il consenso dell’autorità giudiziaria, soggetti (persone fisiche o enti) a cui affidare l’animale, fermo restando l’obbligo di versamento della cauzione;
- La cauzione va versata tramite bonifico al Fondo unico giustizia e rimane vincolata fino alla sentenza definitiva; in caso di condanna, è acquisita all’erario;
- La ricevuta dell’avvenuto versamento va inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento;
- Il decreto di affidamento definitivo ha efficacia anche per le variazioni anagrafiche degli animali affidati, incluse quelle riguardanti eventuali cuccioli nati dopo il sequestro o la confisca.
La legge estende inoltre l’applicazione delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) anche a soggetti che, ai sensi degli artt. 102 e 103 c.p., risultino abitualmente dediti ai reati di cui agli artt. 544-quater e 544-quinquies c.p. o ai delitti previsti dalla legge n. 201/2010.
Infine, la legge modifica anche il d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti, introducendo l’art. 25-undevicies, relativo ai delitti contro gli animali, secondo cui:
- In caso di commissione dei reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p., è prevista per l’ente una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- In caso di condanna, applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) o decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.), si applicano all’ente le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del decreto, per un periodo non superiore a due anni;
- Le suddette disposizioni non trovano applicazione nei casi previsti dall’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
La legge entrerà in vigore il 1° luglio 2025.
Avv. Adamo Brunetti
