
Nota a Cass., Sez. IV pen., 2026, n. 8397
1. Premessa
Con la sentenza n. 8397 del 4 marzo 2026, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione si pronuncia sulla responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 in relazione a un infortunio sul lavoro occorso a un tirocinante. La Corte accoglie parzialmente il ricorso, correggendo il quantum della sanzione pecuniaria, ma rigetta nel merito la doglianza principale relativa all’insussistenza del vantaggio dell’ente. La pronuncia è significativa per due ragioni: chiarisce l’applicabilità del sistema 231 anche in contesti di tirocinio e ribadisce, con argomentazione articolata, i presupposti della colpa di organizzazione come elemento costitutivo autonomo dell’illecito amministrativo.
La sentenza offre inoltre un’utile ricognizione del regime di riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12 D.Lgs. 231/2001, precisando l’obbligo del giudice di applicare la riduzione più favorevole (dalla metà ai due terzi) quando concorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 — risarcimento integrale e adozione del modello — anziché limitarsi alla riduzione di un terzo.
2. Il fatto oggetto di giudizio
Il 17 agosto 2021, presso la sede di una piccola impresa in provincia di Sulmona, S.G., tirocinante addetto a un macchinario per la produzione di vassoi in plastica, subiva l’amputazione parziale delle prime falangi del terzo e del quarto dito della mano sinistra. Il sinistro si verificava nel seguente modo: notizia un inceppamento della bobina, il giovane apriva la barriera di protezione laterale del macchinario e inseriva le mani all’interno per estrarre la velina bloccata. La lama del coltello, anziché interrompersi, riprendeva a tagliare, cagionando le lesioni.
L’accertamento tecnico della ASL di Sulmona rivelava due anomalie strutturali decisive: il tirocinante non aveva ricevuto alcuna informazione sul sistema di sicurezza della macchina, e i microinterruttori di sicurezza dei ripari perimetrali erano stati resi inefficaci mediante un selettore a bordo macchina, consentendo il funzionamento dell’apparecchio anche con le protezioni aperte. La macchina era, per giunta, datata e priva di marcatura CE.
Il legale rappresentante della società veniva condannato per il reato di lesioni colpose gravi ex art. 590, comma 3, c.p. in violazione degli artt. 37 e 71, comma 1, D.Lgs. 81/2008. L’ente veniva dichiarato responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies, comma 3, D.Lgs. 231/2001. Dopo la condanna in primo grado (sanzione di 100 quote per complessivi 13.000 euro, più misure interdittive), la Corte d’Appello di L’Aquila riduceva la sanzione pecuniaria a 8.666 euro, confermando nel resto. La società ricorreva per cassazione articolando quattro motivi.
3. Il ragionamento della Cassazione
3.1. Il primo motivo accolto: la riduzione ex art. 12, comma 3, D.Lgs. 231/2001
La Corte accoglie il primo motivo relativo al quantum della sanzione. La questione è di carattere tecnico ma non banale: l’art. 12, comma 2, D.Lgs. 231/2001 prevede la riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà quando l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha integralmente risarcito il danno e ha adottato un modello organizzativo idoneo. Se concorrono entrambe le condizioni, il comma 3 della medesima disposizione impone la riduzione dalla metà ai due terzi.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva accertato la sussistenza di entrambe le condizioni del comma 2, ma aveva applicato la riduzione di un terzo (minimo del comma 2) anziché quella dalla metà ai due terzi (comma 3). La Cassazione corregge l’errore, rideterminando la sanzione in 6.500 euro, applicando il minimo della riduzione prevista dal comma 3 in coerenza con la volontà del giudice di merito di contenere la riduzione nel suo minimo.
3.2. Il quarto motivo respinto: la colpa di organizzazione e il vantaggio dell’ente
Il motivo più rilevante sotto il profilo sistematico è il quarto, con cui la difesa contestava la sussistenza del vantaggio dell’ente, assumendo che la Corte d’Appello avesse motivato solo in apparenza, senza ancorare il giudizio a dati probatori concreti.
La Cassazione respinge la censura ripercorrendo la struttura dell’illecito 231. Ribadisce anzitutto che la responsabilità da reato degli enti è un tertium genus che coniuga tratti penalistici e amministrativi (Sez. U, n. 38343/2014), e che i criteri di imputazione oggettiva — interesse (valutazione ex ante, soggettiva) e vantaggio (valutazione ex post, oggettiva) — sono alternativi tra loro. Nei reati colposi di evento in materia antinfortunistica, tali criteri vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento lesivo, essendo compatibile la violazione della cautela con l’esito vantaggioso per l’ente.
La Corte puntualizza poi che la mera assenza o inadeguatezza del modello organizzativo non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità dell’ente: occorre dimostrare la colpa di organizzazione come elemento costitutivo autonomo del fatto tipico, distinto dalla colpa degli autori del reato. Tale colpa si sostanzia nell’inottemperanza dell’obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire i reati-presupposto, consacrate in un documento che individui rischi e misure.
Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva individuato il vantaggio dell’ente nella disattivazione del sistema di sicurezza, che consentiva la continuità produttiva evitando interruzioni operative, e nel risparmio sui costi di formazione del tirocinante. La Cassazione conferma questa lettura, aggiungendo che — in ragione delle ridotte dimensioni dell’impresa — anche un risparmio di alcune migliaia di euro assume significatività economica concreta. Quanto alla quantificazione del vantaggio, la Corte precisa che non occorre una sua precisa stima in termini monetari, essendo sufficiente che il risparmio sia apprezzabile in relazione alle caratteristiche dell’ente.
3.3. Considerazioni conclusive
La sentenza conferma un orientamento ormai consolidato: nelle piccole e medie imprese, la violazione sistematica delle norme antinfortunistiche — accompagnata dall’assenza di formazione, dalla manomissione dei dispositivi di sicurezza e dalla mancanza di un modello organizzativo — è di per sé idonea a integrare i requisiti del vantaggio e della colpa di organizzazione richiesti dal sistema 231.
Il caso del tirocinante aggiunge una specificità rilevante: le tutele prevenzionistiche si applicano pienamente anche ai soggetti in tirocinio, che devono ricevere formazione e informazione adeguate al pari dei lavoratori dipendenti. La loro assenza non può essere giustificata dalla natura para-lavorativa del rapporto né dalla brevità dell’inserimento.
Sul piano pratico, la pronuncia ricorda agli operatori due lezioni fondamentali. La prima: l’adozione di un modello organizzativo ex art. 6 D.Lgs. 231/2001, per essere esimente o quantomeno attenuante, deve essere effettiva e documentata, non meramente formale. La seconda: il meccanismo di riduzione della sanzione ex art. 12 è uno strumento che il difensore deve padroneggiare con precisione — la concorrenza delle due condizioni del comma 2 obbliga il giudice alla riduzione più favorevole del comma 3, con un impatto economico non trascurabile sulla sanzione definitiva.
Avv. Adamo Brunetti
