
Nota a Cass. pen., Sez. IV, 25 maggio 2026, n. 18646
Premessa
Nei cantieri in cui operano più imprese — committente, appaltatore e subappaltatore — la sicurezza si gioca in larga parte sul coordinamento. Con la sentenza n. 18646 del 25 maggio 2026, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna del legale rappresentante di una società appaltatrice per il reato di lesioni colpose gravi ai danni di un dipendente della ditta subappaltatrice, ribadendo con chiarezza i confini degli obblighi di coordinamento e cooperazione tra imprese previsti dall’art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008. La pronuncia offre l’occasione per alcune riflessioni sul riparto delle posizioni di garanzia nei contesti di appalto complesso e sul rapporto tra direzione tecnica e obblighi antinfortunistici.
La vicenda in esame
I fatti si collocano all’interno di uno stabilimento industriale adibito alla produzione di ceramiche, nel quale era in corso l’installazione della rete di adduzione del gas per l’alimentazione dei forni produttivi. I lavori erano stati affidati a una società appaltatrice, che ne curava la direzione tecnica e la fornitura del materiale e che aveva a sua volta subappaltato l’esecuzione materiale degli interventi a una ditta ulteriore.
Due giorni prima dell’infortunio, nel corso di una riunione tecnica tra il responsabile della committente e il preposto della società appaltatrice era stata adottata la decisione di sospendere temporaneamente i lavori sulla copertura del capannone, per la presenza di falle tra le tegole in eternit che rendevano instabile e pericolosa quella porzione della struttura. La ditta subappaltatrice non aveva partecipato alla riunione e non era stata informata della sospensione. Il suo dipendente, ignaro della decisione, si era portato sulla sommità del capannone per procedere all’installazione delle tubature ed era precipitato al suolo da un’altezza superiore a sette metri, riportando lesioni costituenti invalidità permanente e inabilità superiore a quaranta giorni.
Il Tribunale di Modena aveva riconosciuto il legale rappresentante dell’appaltatrice colpevole del reato di lesioni colpose gravi per violazione dell’art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008; la Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna. Il ricorso per cassazione si articolava su due motivi. Con il primo si lamentava la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la responsabilità sarebbe stata fondata su un addebito — la mancata comunicazione della sospensione dei lavori — estraneo all’originaria contestazione. Con il secondo si negava la configurabilità di un rischio interferenziale rilevante ai sensi dell’art. 26, sostenendo che il rischio fosse devoluto all’autonomia gestionale della subappaltatrice e presidiato dal direttore tecnico presente in cantiere.
Il percorso argomentativo della Corte
La Quarta Sezione rigetta entrambi i motivi con argomentazioni che meritano di essere esaminate separatamente.
Quanto al primo motivo, la Corte esclude qualsiasi violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un. pen., 22 ottobre 1996, Di Francesco, Rv. 205619), la pronuncia ribadisce che il principio risulta violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità e incompatibilità sostanziale, ossia quando si sia verificata una vera e propria trasformazione del contenuto essenziale dell’addebito. Nel caso di specie, la mancata comunicazione alla ditta subappaltatrice dell’ordine di sospensione dei lavori non costituiva un addebito nuovo, ma la diretta derivazione del contestato difetto di coordinamento: il collegamento tra la violazione dell’art. 26, comma 2, e il comportamento concretamente tenuto dall’imputato era inscindibile, e la difesa aveva potuto misurarsi con quel profilo nel corso dell’intero iter processuale.
Quanto al secondo motivo, relativo alla negata configurabilità del rischio interferenziale, la Corte ribadisce un principio già consolidato nella propria giurisprudenza: ai fini dell’applicazione dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 non rileva la qualificazione civilistica del rapporto tra le imprese, bensì l’effetto concreto che tale rapporto produce, e cioè la concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro. La questione da risolvere non era dunque chi dovesse governare il rischio specifico di caduta dall’alto, né chi fosse tenuto a predisporre i sistemi di sicurezza sulla copertura, bensì se l’infortunio fosse dipeso dal mancato coordinamento tra le imprese contestualmente operanti nel cantiere. A tale quesito entrambi i giudici di merito avevano risposto affermativamente, e la Cassazione ha ritenuto tale motivazione esente da vizi logici.
Sulla presenza del direttore tecnico in cantiere, la Corte dichiara la censura inammissibile in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità, rilevando comunque che, in assenza di qualsiasi evidenza di una delega formale idonea a trasferire le funzioni e a esonerare il delegante, quella presenza avrebbe potuto al più configurare una posizione di garanzia concorrente, senza alcuna elisione di quella del datore di lavoro. Ciò in applicazione del principio di effettività di cui all’art. 299 D.Lgs. n. 81/2008, che non permette di sottrarre alla sfera di controllo del datore di lavoro i settori presidiati da ulteriori posizioni di garanzia quando l’infortunio dipenda da scelte gestionali di fondo attinenti all’organizzazione dell’impresa e al coordinamento degli interventi.
Considerazioni conclusive
La sentenza in commento conferma e rafforza un orientamento ormai stabile nella giurisprudenza di legittimità: gli obblighi di coordinamento e cooperazione di cui all’art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 hanno carattere immanente per l’intera durata del contratto di appalto e coinvolgono tutte le figure datoriali, ivi compresi appaltatore e subappaltatore. L’appaltatore titolare della direzione tecnica non può ritenersi esonerato dagli obblighi di coordinamento per il solo fatto di non svolgere materialmente i lavori: il governo della sicurezza attiene anche alle informazioni che circolano tra le imprese e al raccordo organizzativo che deve garantire l’effettiva conoscenza, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle decisioni rilevanti ai fini della prevenzione degli infortuni.
Il profilo operativamente più rilevante riguarda la circolazione delle informazioni nel cantiere. La Corte chiarisce che l’obbligo di informare tempestivamente il subappaltatore di qualsiasi decisione rilevante ai fini della sicurezza — nella specie, la sospensione dei lavori — discende direttamente dai doveri di cooperazione tra imprese e risulta «ancor più necessario e cogente» quando la ditta esecutrice non abbia partecipato alla riunione in cui quella decisione è stata adottata. La valutazione non riguarda la titolarità del rischio specifico — che pure potrebbe rimanere nella sfera di governo del subappaltatore — bensì la necessità che il subappaltatore ne abbia effettiva conoscenza per poterne tenere conto nella programmazione dei propri interventi.
Sotto il profilo del riparto delle posizioni di garanzia, la pronuncia ribadisce che la presenza in cantiere di un preposto o direttore tecnico non determina, in assenza di delega formalmente conferita e idonea a trasferire le funzioni, alcuna elisione della responsabilità del datore di lavoro. Ciò è coerente con il consolidato orientamento secondo cui il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione soltanto nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano completa autonomia, tale da escludere qualsiasi ingerenza nei confronti del subappaltatore. Nel caso in esame, la direzione tecnica dell’intervento era integralmente rimasta in capo alla società appaltatrice, la quale continuava a dettare le direttive esecutive e a coordinare le scelte di percorso: ciò rendeva impossibile qualificare l’attività della subappaltatrice come del tutto autonoma e sgravare l’appaltatrice da ogni responsabilità correlativa.
Le ricadute pratiche per la gestione della sicurezza nei cantieri a struttura plurisoggettiva sono immediate. Anzitutto, ogni decisione che incida sulle condizioni di sicurezza delle lavorazioni — compresi ordini di sospensione, variazioni del tracciato, individuazione di zone interdette — deve essere formalmente comunicata a tutte le imprese operanti in cantiere, anche a quelle che non abbiano preso parte alla riunione in cui la decisione è stata assunta. Il ricorso al subappalto, poi, non esonera l’appaltatore dagli obblighi di coordinamento ogniqualvolta questi mantenga la direzione tecnica dei lavori o eserciti una continua ingerenza nella loro esecuzione: per invocare l’esclusiva responsabilità del subappaltatore è necessaria una cessione reale, non meramente formale, dell’autonomia gestionale. Rileva infine la delega di funzioni: la presenza di un preposto o direttore tecnico può al più configurare una responsabilità concorrente, ma non sostituisce la posizione di garanzia del datore di lavoro in assenza di una delega formale, specifica e assistita dai requisiti di effettività che l’art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 codifica (richiamo normativo di chi scrive: la sentenza argomenta sull’assenza di qualsiasi evidenza di delega e sull’art. 299).
I riflessi sul Modello 231
La vicenda tocca da vicino anche la responsabilità amministrativa degli enti. Le lesioni colpose gravi commesse con violazione delle norme antinfortunistiche costituiscono reato presupposto ai sensi dell’art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001: una condanna come quella in commento può quindi esporre la società appaltatrice anche sul fronte 231, ove ricorrano l’interesse o il vantaggio dell’ente — tipicamente, il risparmio di spesa sui presidi di coordinamento o la continuità produttiva. Per i Modelli organizzativi ciò significa presidiare in modo specifico i flussi informativi tra imprese negli appalti: verbalizzazione delle riunioni di coordinamento, tracciatura delle comunicazioni al subappaltatore, protocolli sul DUVRI e sull’aggiornamento delle misure ex art. 26.
In sintesi
Riepilogando, nel presente articolo si sono affrontati i seguenti aspetti:
1 – la Cassazione (sent. n. 18646/2026) conferma la condanna del legale rappresentante dell’appaltatrice per le lesioni del dipendente della subappaltatrice, per omesso coordinamento ex art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008; / 2 – non vi è violazione del principio di correlazione quando l’addebito ritenuto in sentenza è la diretta derivazione di quello contestato; / 3 – ai fini dell’art. 26 rileva la concreta interferenza tra le organizzazioni, non la qualificazione civilistica del rapporto tra le imprese; / 4 – senza delega formale, il direttore tecnico presente in cantiere configura al più una posizione di garanzia concorrente; / 5 – le decisioni rilevanti per la sicurezza vanno comunicate formalmente a tutte le imprese del cantiere, con riflessi diretti sui presidi 231 ex art. 25-septies.
Domande frequenti
L’appaltatore risponde sempre degli infortuni dei dipendenti del subappaltatore?
No. Risponde quando l’infortunio dipende da un difetto di coordinamento o cooperazione ex art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e l’appaltatore ha mantenuto la direzione tecnica o un’ingerenza continua sull’esecuzione. È esonerato solo se i lavori subappaltati godono di completa autonomia gestionale.
La presenza di un direttore tecnico in cantiere esonera il datore di lavoro?
No. In assenza di una delega formale, specifica ed effettiva, il direttore tecnico configura al più una posizione di garanzia concorrente. Il principio di effettività (art. 299 D.Lgs. n. 81/2008) impedisce di sottrarre al datore di lavoro le scelte gestionali di fondo.
Che cosa deve fare l’appaltatore quando i lavori vengono sospesi?
Comunicare formalmente la sospensione a tutte le imprese operanti in cantiere, comprese quelle che non hanno partecipato alla riunione in cui è stata decisa: l’obbligo informativo è tanto più stringente proprio verso chi era assente.
La vicenda rileva anche ai fini del D.Lgs. 231/2001?
Sì. Le lesioni colpose gravi commesse con violazione delle norme antinfortunistiche sono reato presupposto ex art. 25-septies: il Modello 231 deve quindi presidiare flussi informativi e coordinamento negli appalti.
Avv. Adamo Brunetti
