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INAIL pubblica un documento sugli esempi di MOG ex art. 30 D.lgs. 81/08 per le aziende del settore terziario

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INAIL pubblica un documento sugli esempi di MOG ex art. 30 D.lgs. 81/08 per le aziende del settore terziario

L’Inail, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, agli artt.10 e 30 c.5, ha stipulato accordi e protocolli di intesa con la Confederazione Sistema Impresa  per costruire un percorso di supporto alle aziende ai fini dell’applicazione di  modelli organizzativo gestionali ai sensi del d.m. 13/02/2014.

I benefici dell’implementazione e utilizzo di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (Sgsl) e i relativi M.o.g., sono molteplici e ormai riconosciuti: il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro; la riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie professionali; l’aumento dell’efficienza e della prestazione d’impresa, una maggiore facilità nel produrre la documentazione cogente, il miglioramento dell’immagine aziendale.

1. Cosa prevede l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008

L’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che l’attuazione di corretti modelli di gestione della sicurezza sul lavoro esonera il datore di lavoro dalle responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza idonei ad avere questa efficacia esimente sono ricondotte alle Linee Guida UNI INAIL o alle norme BS OHSAS 18001 oggi ISO 45001 (anche se il riferimento testuale dell’art. 30 resta alle prime).

Perché il modello di organizzazione e di gestione esima effettivamente azienda e organismi apicali dalle responsabilità amministrativa devono ricorrere alcune condizioni:

  • deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi (comma 1):
    • al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
    • alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
    • alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    • alle attività di sorveglianza sanitaria;
    • alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
    • alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
    • all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
    • alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
  • deve prevedere idonei sistemi di registrazione degli eventi ( comma 2);
  • deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (comma 3);
  • deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo sono necessari, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (comma 4).

Infine, al comma 5 si prevede la corrispondenza degli SGSL conformi alle norme volontarie con i requisiti di cui sopra. Ulteriori norme sono indicate dalla c.d. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La medesima Commissione, ai sensi del comma 5-bis, elabora procedure semplificate per l’adozione e l’attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Queste procedure vengono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Obiettivo dello studio promosso dall’Istituto

Attraverso lo studio, l’INAIL conclude il percorso avviato sui M.o.g. per le P.M.I., il cui primo passo è stato quello di fornire alle stesse uno strumento di assistenza per l’applicazione dei M.o.g. semplificati mentre il passo successivo è stato quello di verificare che le aziende avessero percepito e trovato applicabile lo strumento.

Si è voluta verificare, evidenzia l’Istituto, la reale funzionalità applicativa dello strumento fornito, analizzando i M.o.g. prodotti dalle aziende che lo avevano utilizzato (in confronto a quelle che non lo avevano utilizzato), investigandone le criticità e i punti qualificanti. Tale studio si è dimostrato utile per l’individuazione di criteri per la definizione di buone pratiche di applicazione dei modelli da fa utilizzare successivamente alle aziende che ancora non li hanno sviluppati, in relazione ai punti di forza e alle di criticità che si possono incontrare durante il percorso di implementazione. 11 In particolare, sono stati analizzati n. 6 esempi di M.o.g., dei quali n. 5 hanno seguito l’esempio proposto e solo n. 1 esempio non lo ha seguito. Il percorso dell’Istituto getta le basi per la definizione di una metodologia di valutazione dell’efficacia dei modelli organizzativo gestionali per le P.M.I. al fine del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. I punti di forza e di criticità degli esempi proposti

Sulla base dei criteri definiti nello studio, sono stati analizzati i M.o.g. sviluppati dalle aziende afferenti al settore terziario, estrapolando i punti di forza e di criticità nella stesura di ciascun modello, e verificando l’aderenza all’esempio proposto, anche al fine di studiarne l’efficacia per la stesura di modelli organizzativi efficienti.

Modalità di comunicazione interna che evidenzi l’approccio partecipativo del RLS/RLSt

L’INAIL ha riscontrato, in 4 su 6 documenti, la presenza del Rls nell’organigramma.

Nel Piano di miglioramento è inserito uno specifico indicatore sulla partecipazione del Rls (a indicare una consapevolezza della necessità della consultazione).

Dall’analisi si evince l’opportunità di un rafforzamento della cultura della partecipazione e consultazione anche tra i lavoratori, in particolare per quelle aziende che non vedono l’elezione diretta di un Rls.

Presenza di una politica chiara che evidenzi gli obiettivi del M.o.g. e chiarezza nella mission aziendale.

In tutti i M.o.g. ricevuti è stata riscontrata la formulazione di una politica chiara con obiettivi esplicitati ma generici e non contestualizzati all’azienda specifica né all’organigramma.

È stata rilevata la presenza in taluni documenti, di una scarsa contestualizzazione all’attività aziendale e ai soggetti coinvolti, elemento che fa pensare all’opportunità di incidere sulla consapevolezza e sulla sensibilità rispetto all’organizzazione e gestione dei rischi specifici in azienda, in relazione a settore, attività e mansioni svolte.

Inoltre, in questo indicatore, si verifica una scarsa contestualizzazione alla specifica azienda, alle attività e al settore di riferimento. Solo in uno su 6 dei M.o.g. proposti, ovvero nel M.o.g. n. 4, c’è una maggiore contestualizzazione e personalizzazione del modello di organizzazione.

Riproducibilità per altre aziende

L’Istituto ha concluso che i M.o.g. analizzati risultano molto generici, pertanto genericamente riproducibili ma senza contestualizzazioni specifiche. Tale genericità, riportando una scarsa consapevolezza dell’importanza del contesto aziendale nella organizzazione di un sistema di gestione dei rischi, non consente di fruire correttamente delle funzionalità del M.o.g.

Segnalazioni di eventuali non conformità, situazioni pericolose, incidenti e infortuni

In uno dei M.o.g. esaminati, nonostante non sia seguito l’esempio proposto, si fa riferimento a precedenti incidenti/infortuni/non conformità, e questo secondo l’INAIL rappresenterebbe un punto di forza di tale modello analizzato. In questo sono previste modalità operative per registrare e analizzare le non conformità ma i relativi metodi di rilevazione non vengono descritti.

In tutti gli altri M.o.g. analizzati, invece, che fanno riferimento alla registrazione di situazioni pericolose, incidenti, non conformità, infortuni, non sono compilati, sebbene il n. di infortuni e di quasi incidenti sia utilizzato come indicatore nel piano di miglioramento (allegato 2): ciò potrebbe evidenziare un punto di criticità, poiché la dichiarazione dell’indicatore non è sostanziata dal suo utilizzo. Questo è un altro elemento su cui incidere in termini di sensibilizzazione e aumento della consapevolezza delle aziende.

Coerenza della data e del numero di revisione nei diversi allegati e negli elenchi Solo in un M.o.g. il numero di revisione e la data dell’allegato riportati nell’elenco allegati corrispondono al numero di revisione e alla data riportata nell’intestazione di tutti gli allegati resi disponibili, e pertanto vi è coerenza tra tutti gli allegati.

Avv.. Adamo Brunetti

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