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Il Ministero della Giustizia nomina un gruppo di lavoro per la riforma del Decreto 231 

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Il Ministero della Giustizia nomina un gruppo di lavoro per la riforma del Decreto 231 

Il capo di gabinetto del Ministero della Giustizia ha costituito un gruppo di lavoro che vede rappresentati pariteticamente magistrati e avvocati per procedere ad una riforma complessiva del sistema di responsabilità amministrativa degli enti. I lavori dovranno concludersi entro un anno. 

Come indicato nel comunicato, «a distanza di quasi 20 anni dalla sua introduzione nell’ordinamento, lo schema di responsabilizzazione degli enti, delineato dal legislatore italiano con il decreto legislativo 231/2001 e successive modificazioni, ha ormai dimostrato tanto le sue apprezzabili capacità, quanto le sue non trascurabili criticità».  

Gli esperti nominati provengono da vari settori: professionisti nell’ambito della corporate governance, provenienti dal mondo dell’avvocatura, ma anche dal settore imprenditoriale, societario e anche dalle associazioni prive di personalità giuridica. 

A coordinare il gruppo di lavoro sarà il presidente della Sesta Sezione penale della Cassazione, Giorgio Fidelbo.  

Compongono il gruppo di lavoro anche il Presidente dell’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa (AIGI) Giuseppe Catalano, gli avvocati Massimiliano Annetta, Luigi Giarratana e Andrea Milano, e la prof.ssa Rosita Del Coco, docente di procedura penale a Teramo. 

Già nella passata legislatura l’allora ministra della Giustizia Marta Cartabia aveva espresso la necessità di una modifica della disciplina 231, senza però mai arrivare a formalizzare un testo e neppure un tavolo tecnico per arrivare alla sua definizione. 

Da tempo si ragiona, quindi, di riformare il sistema di responsabilità da reato degli enti, che ha generato, a più di vent’anni dalla sua introduzione, diverse problematiche applicative, come sollevato sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza, sia dagli operatori. 

Tra i principali nodi da sciogliere: 

  • La natura, e la possibile rimodulazione rispetto alle dimensioni delle imprese dei Modelli 231; 
  • L’efficacia esimente degli stessi, la cui idoneità è sempre dibattuta in giurisprudenza, tanto che sono state proposte modifiche simili al funzionamento dell’art. 30 del d.lgs. 81/08, che propone, per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una idoneità presunta dei modelli organizzativi le cui regole sono asseverate come conformi ai sistemi gestionali di salute e sicurezza di cui alle Linee Guida UNI-Inail o alla ISO 45001. 

Avv. Adamo Brunetti 
 

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