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Green Pass e possibilità che il datore di lavoro ne acquisisca copia: dubbi sulle previsioni della Legge n.165/2021

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Green Pass e possibilità che il datore di lavoro ne acquisisca copia: dubbi sulle previsioni della Legge n.165/2021

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021 la Legge 19 novembre 2021, n. 165. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. In vigore dal 21 novembre 2021.

È stato convertito in legge il D.L. 127/2021 che a settembre scorso ha introdotto l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro.

La L. n.165/2021 in vigore dallo scorso 20 novembre ha, infatti, reso definitivo tale obbligo apportando qualche modifica alla disciplina originaria sul possesso del certificato verde per l’accesso ai luoghi di lavoro sia pubblici che privati. 

Le novità più importanti riguardano:

  1. La possibilità per i lavoratori di chiedere al datore di lavoro di consegnargli copia del proprio green pass associata alla previsione (particolarmente) incentivante di essere esonerati in tal caso dai controlli per tutta la durata della certificazione; 
  2. La previsione per cui se il green pass scade durante il turno in corsoil lavoratore non è obbligato ad allontanarsi immediatamente dal luogo di lavoro, essendogli consentito – senza alcuna conseguenza sanzionatoria – di rimanervi “per il tempo necessario a portare a termine il turno” stesso;
  3. La possibilità di sospensione per i lavoratori sprovvisti di certificazione verde nelle aziende con meno di quindici dipendenti. Sul punto è previsto, in particolare, che: “il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al […] termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.

Tali previsioni, sebbene da una parte rispondano ad esigenze funzionali all’organizzazione del lavoro evitando intralci legati all’applicazione delle disposizioni sul green pass, dall’altra destano più di qualche dubbio sul rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soprattutto con riferimento alla possibilità di acquisizione del certificato verde da parte del datore di lavoro.

Sul punto si segnala che poco prima che la proposta di legge venisse esaminata dalla Camera per la sua definitiva approvazione, il Garante Privacy era intervenuto con una propria segnalazione con cui invitava il Parlamento a tenere in considerazione i principi di esattezza dei dati ex all’art. 5, par. 1, lett. d) GDPR, nonché di proporzionalità dei trattamenti in aderenza, peraltro,al Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 sul green pass in ambito europeo il quale esclude che i dati afferenti alla certificazione verde siano conservati in sede di controllo (leggi qui il mio approfondimento). 

La legge di conversione, infine, contiene ulteriori previsioni quali:

  1. L’obbligo di verifica del green pass in capo all’utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro, rimanendo invece al somministratore i soli obblighi di informazione dei lavoratori sul possesso della certificazione verde.
  2. La possibilità per i datori di lavoro di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei lavoratori in materia di green pass; 
  3. La possibilità, infine, di svolgere attività teatrali nelle scuole con le stesse modalità di svolgimento delle attività didattiche.

Avv. Adamo Brunetti

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