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Cassazione, utilizzo di un finanziamento per finalità diverse da quelle per cui era stato concesso: malversazione ai danni dello Stato?

malversazione ai danni dello Stato
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Cassazione, utilizzo di un finanziamento per finalità diverse da quelle per cui era stato concesso: malversazione ai danni dello Stato?

UTILIZZO DI UN FINANZIAMENTO A TITOLO DI PRESTITO GARANTITO DALLO STATO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE PER CUI ERA STATO CONCESSO: UN CASO DI MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO?

Cass. Sez. VI sent. N. 22119/2021

Deve escludersi “che, in presenza di un finanziamento erogato ai sensi della legge n. 40 del 2020 e assistito dalla garanzia di SACE S.p.A., l’omessa destinazione delle somme così ottenute alle finalità di interesse generale previste dall’art. 1 della legge citata possa configurare la condotta sanzionata dall’art. 316-bis cod. pen.”

La Corte di Cassazione affronta il tema della malversazione ai danni dello Stato in relazione all’utilizzo di un finanziamento a titolo di prestito garantito per finalità diverse da quelle per cui era stato concesso.

LA FATTISPECIE

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un prestito ottenuto da un imprenditore ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (Decreto Liquidità).

Tale disposizione,nell’ottica di assicurare liquidità alle imprese italiane colpite dall’epidemia da COVID-19, prevede agevolazioni per l’accesso a finanziamenti, di durata non superiore a sei anni, assistiti da una garanzia a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, rilasciata da SACE S.p.A. (acronimo di Sezione speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.) in favore degli istituti finanziatori, ovvero, banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

La vicenda processuale afferisce ad un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. di Isernia, finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, di € 20.000,00 ottenuta, appunto, quale finanziamento garantito ai sensi del citato Decreto Liquidità.

Invero, avendo il beneficiario trasferito parte della somma su conti correnti personali suoi e della figlia, il Giudice aveva ritenuto che il finanziamento fosse stato impiegato per esigenze personali.

La contestazione mossa all’imputato riguardava, dunque, la fattispecie di cui all’art. 316-bis c.p., poiché, in qualità di legale rappresentante di un’impresa, dopo avere ottenuto l’erogazione di un finanziamento a titolo di prestito garantito dalla Stato, ai sensi del citato Decreto Liquidità, aveva destinato tali somme a finalità diverse da quelle in virtù delle quali il suddetto finanziamento era stato conferito (quali, ad esempio, il mantenimento dei livelli occupazionali, l’evitare il fallimento o la crisi dell’impresa a causa della contrazione del fatturato determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, la copertura di spese strettamente funzionali a tali finalità).

Il provvedimento di sequestro veniva impugnato avanti al Tribunale del Riesame che rigettava le doglianze del ricorrente, il quale presentava ricorso in Cassazione.

LA DECISIONE 

Nel momento in cui la Suprema Corte si è pronunciata ha, innanzi tutto, sottolineato che “il finanziamento, sebbene connotato da onerosità attenuata e destinato alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico, non viene erogato direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico, bensì da un soggetto privato (nel caso concreto, un istituto bancario)”.

Ciò determina l’individuazione didue rapporti giuridici: uno tra l’impresa ed il soggetto finanziatore, riconducibile ad un mutuo di scopo legale; ed uno, di carattere accessorio, avente ad oggetto la garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A. (a sua volta coperta da garanzia dello Stato) al soggetto finanziatore per il caso di mancata restituzione del finanziamento”.

Secondo la Cassazione, solo l’inadempimento di tale obbligazione restitutoria “rende operativa la garanzia pubblica, cosicché, in assenza di tale presupposto, ogni onere connesso all’erogazione del finanziamento rientra esclusivamente nel rapporto principale tra l’impresa ed il soggetto finanziatore. Di contro, la condotta di sviamento delle sommeerogate dalla finalità legale cui le stesse sono destinate, ove non accompagnata dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione delle somme erogate, non può comportare l’attivazione della garanzia pubblica. Tale “distrazione” delle somme dalla finalità di interesse generale per cui sono state erogate è destinata, tuttavia, a rilevare nell’ambito del rapporto principale di mutuo.

Il filtro operato dal rapporto istituto di credito-privato, in assenza delle condizioni di attivazione della garanzia statale, farebbe dunque venir meno i presupposti per la configurabilità in concreto del delitto di cui all’art. 316-bis c.p. nonostante la diversa destinazione che il beneficiario ha impresso al finanziamento ottenuto. 

Avv. Adamo Brunetti

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