Rappresentanza dell’ente e conflitto di interessi: la Cassazione (Sent. 23910/2025) chiarisce l’art. 39 D.Lgs. 231

La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 23910 del 2 luglio 2025, torna su un tema cruciale nel processo a carico degli enti: la validità della rappresentanza processuale quando il legale rappresentante è anche imputato per il reato presupposto.

La decisione ribadisce un principio fondamentale: la nomina di un difensore da parte di un rappresentante in palese conflitto di interessi vizia l’atto fin dall’origine, rendendo inammissibile l’impugnazione dell’ente. Analizziamo i punti chiave della pronuncia.


Il principio chiave: conflitto di interessi e l’art. 39 D.Lgs. 231/2001

L’articolo 39, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che “l’ente esercita i diritti e si assume gli obblighi processuali per mezzo del suo rappresentante legale”. Tuttavia, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che questa regola non è meramente formale. La rappresentanza è valida solo se il soggetto che agisce è in grado di tutelare l’interesse dell’ente in modo neutrale e autonomo.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha ribadito con forza che la coincidenza tra rappresentante dell’ente e autore del reato presupposto compromette la validità della costituzione processuale. Il motivo è un conflitto di interessi oggettivo e insanabile.

Questo concetto era già stato cristallizzato dalle Sezioni Unite nella celebre sentenza “Gabrielloni”:

“La disposizione vieta esplicitamente al rappresentante legale, che sia indagato o imputato del reato presupposto, di rappresentare l’ente, proibizione che si giustifica perché il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell’ interesse di terzi ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante. Il divieto di rappresentanza stabilito dall’art. 39 è, dunque, assoluto e non ammette deroghe…”

(Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264312)

 

L’importanza del Modello Organizzativo

La pronuncia 23910/2025 aggiunge un tassello fondamentale: un Modello Organizzativo 231 realmente efficace deve prevedere meccanismi per gestire questa eventualità. L’ente deve essere in grado di:

  1. Nominare un difensore attraverso un soggetto delegato, non in conflitto;
  2. Attivare un meccanismo interno che garantisca autonomia e indipendenza al rappresentante processuale designato.

In assenza di tali presidi, l’autorità giudiziaria non ha strumenti per verificare la legittimità e la neutralità della rappresentanza.


Il caso in esame: analisi della Sentenza n. 23910/2025

Nel caso di specie, la difesa dell’ente era stata affidata a un procuratore speciale (A.A.), nominato a sua volta dal legale rappresentante (B.B.), che era però indagato per il reato presupposto.

La Corte ha ritenuto questo schema una mera “translatio potestatis”, ovvero un semplice trasferimento di potere privo di reale indipendenza. A.A. appariva come una diretta emanazione di B.B., e non un soggetto terzo e autonomo (come un socio di minoranza o un organo previsto dal MOG).

Il contesto fattuale, caratterizzato da gravi reati (frodi fiscali, riciclaggio) e legami con la criminalità organizzata, ha ulteriormente rafforzato la tesi della Corte. L’indagato non era solo formalmente il legale rappresentante, ma esprimeva in modo sostanziale la gestione dell’ente, rendendo impossibile ipotizzare un sistema di controllo interno affidabile.

Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto originario di legittimazione, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.


Conclusioni: verso un rafforzamento delle garanzie dell’ente

La sentenza n. 23910/2025 rappresenta un’importante conferma dell’approccio sostanziale della giurisprudenza. La validità della rappresentanza processuale dell’ente non si ferma alla qualifica formale, ma richiede una verifica concreta dell’assenza di conflitti.

Questo approccio rigoroso spinge le società a dotarsi di modelli organizzativi sempre più evoluti, capaci di garantire una difesa effettiva e trasparente, in linea con i principi del giusto processo. Si evita così che la persona fisica indagata possa strumentalizzare la difesa dell’ente a proprio vantaggio.

 

Avv. Adamo Brunetti