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Quando la responsabilità 231 dell’ente sussiste (o resiste) nonostante l’assoluzione dell’apicale per il reato presupposto.

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Quando la responsabilità 231 dell’ente sussiste (o resiste) nonostante l’assoluzione dell’apicale per il reato presupposto.

Brevi note sull’autonomia delle responsabilità, amministrativa dell’ente e penale della persona fisica, a commento della Cassazione penale sez. III  31/10/2023, n. 43813.

Di recente la Corte di Cassazione ha avuto occasione di ribadire un importante principio in materia di responsabilità amministrativa degli enti da reato, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, relativo all’autonomia della responsabilità dell’ente rispettoa quella penale della persona fisica in relazione al reato-presupposto, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. cit.

In particolare, è stata dichiarata inammissibile l’istanza di revisione di una società, condannata per l’infortunio mortale di un lavoratore, sul presupposto che le persone fisiche autrici del reato presupposto erano state assolte, in un separato processo, per difetto di prova circa la responsabilità del sinistro.

1.     Il caso.

Con ordinanza del 27/02/2023, la Corte di appello di Trieste dichiarava inammissibile l’istanza di revisione, proposta nell’interesse della persona giuridica, della sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento in data 5.4.2017, irrevocabile in data 23.05.2018, con la quale era stata pronunciata condanna per l’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies, commi 1 e 2, per il reato di omicidio colposo (art. 589, comma 2 c.p.) ai danni di un lavoratore, commesso in ipotesi accusatoria dalle persone fisiche, soggetti apicali del consorzio, anche a vantaggio dell’ente. Tale vantaggio sarebbe, in particolare, consistito nel sensibile risparmio di spesa determinato dalla mancata attuazione delle specifiche cautele antinfortunistiche con specifico riguardo alla mancata redazione del documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) in relazione alle lavorazioni appaltate alla società L. S.r.l., di cui era dipendente la persona offesa.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la persona giuridica, a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando un motivo sulla violazione dell’art. 6 CEDU, art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 177,630 e 631 c.p.p., D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 8 e 73 e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto non ricorrente un’ipotesi di contrasto tra giudicati.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 6 CEDU, artt. 24 e 111 Cost., artt. 491,495 e 190 c.p.p. e art. 636 c.p.p., comma 2, – e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riunione ad altro procedimento di revisione, nonché travisamento delle prove nuove sopravvenute, su cui si fonda l’assoluzione delle persone fisiche per difetto di prova del nesso causale.

2.   Le argomentazioni della Cassazione.

In particolare, rispetto al primo motivo di ricorso, la Corte osserva che la richiesta di revisione, ai sensi dell’art. 630 c.p.p., lett. a), si fonda sul presupposto che i fatti posti alla base della condanna siano inconciliabili con quelli stabiliti dalla sentenza resa dal Tribunale di Trento in data 31 luglio 2018, confermata dalla Corte di appello di Trento in data 30 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2022.

Tale sentenza, nello specifico, assolveva le persone fidiche dal reato presussposto perché il fatto non sussiste sulla base della “ritenuta l’inutilizzabilità degli esiti dell’esperimento giudiziale effettuato dai Vigili del fuoco […] per inosservanza del disposto dell’art. 360 c.p.p.“. Invero, secondo i Giudici di Legittimità, costituisce principio consolidato che il contrasto di giudicati di cui all’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), che legittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione degli stessi né all’interpretazione delle norme processuali in relazione all’utilizzabilità di una determinata fonte di prova (Sez.4, n. 43871 del 15/05/2018, Rv.27426701). Si è, quindi, osservato che le situazioni di contrasto di giudicati che legittimano la revisione devono essere tali da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato, con la conseguenza che non possono ravvisarsi sulla base di un contrasto di principio tra due sentenze, che incide direttamente o indirettamente sulla valutazione del materiale probatorio acquisito.

Ciò che è emendabile in sede di revisione, continua la S.C., è l’errore di fatto e non la valutazione del fatto o l’interpretazione della norma giuridica posta a presupposto di tale valutazione, considerato che queste due ultime evenienze costituiscono l’essenza stessa della giurisdizione. In applicazione di tali principi la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 25110 del 09/01/2009, Rv. 244519) ha statuito che, in tema di revisione per contrasto di giudicati, l’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto posto a fondamento della sentenza di condanna attraverso la difforme interpretazione di una norma processuale relativa alla utilizzabilità di una determinata fonte di prova operata in una sentenza di assoluzione pronunciata a carico dei coimputati in altro procedimento.

Siffatti principi sono stati ribaditi anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, affermandosi che non sussiste contrasto tra giudicati ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), tra la sentenza dichiarativa della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la sentenza di assoluzione dell’imputato del reato presupposto pronunciata in un diverso procedimento nel caso in cui, in quest’ultimo, sia stata accertata la ricorrenza del fatto illecito, discendendo l’inconciliabilità dei giudicati solo dalla negazione del fatto storico su cui essi si fondano e non anche dalla mancata individuazione del suo autore, posto che la responsabilità dell’ente ex citato D.Lgs., art. 8 sussiste pur se l’autore del reato non risulta identificato (Sez.4, n. 10143 del 10/02/2023,Rv.284239 – 01).

Ne discende la conferma, da parte della Cassazione, del ragionamento seguito dalla Corte d’appello, la quale ha evidenziato che, nella fattispecie in esame, difetta il presupposto dell’allegata inconciliabilità tra i giudicati la quale implica una oggettiva incompatibilità tra diverse realtà fattuali e non già una diversa valutazione probatoria del medesimo fatto. Non vi è stato, in altri termini, un errore nella ricostruzione del fatto storico quanto, piuttosto, una diversa sua valutazione nei due giudicati, nella misura in cui il quadro probatorio, compiutamente valutato, comprendeva nell’uno (il giudizio ex D.Lgs. 231/2001 a carico dell’ente) un esperimento giudiziale valutato di per sé inutilizzabile nell’altro (quello riguardante le persone fisiche imputate del reato presupposto).

3.    Considerazioni conclusive.

In conclusione, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, riassumendo il principio già consolidato in giurisprudenza relativo all’autonomia della responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 8 D.lgs. 231/01, posto che la responsabilità dell’ente ex art. 8 D.Lgs. 231/2001 cit. sussiste pur se l’autore del reato non risulta identificato.

Avv. Adamo Brunetti

Scarica qui la sentenza in commento.

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