
In sintesi
L’A.N.AC. ha pubblicato la Direttiva programmatica sull’attività di vigilanza per il 2026. Il documento ridisegna le priorità ispettive sotto tre profili: ingresso strutturato della vigilanza sui Criteri Ambientali Minimi nei comparti edilizia e infrastrutture stradali; riequilibrio della vigilanza nei contratti pubblici a favore dell’iniziativa d’ufficio; rafforzamento dei controlli sugli interventi PNRR a maggior ritardo attuativo, con integrazione operativa con Guardia di Finanza e reparti specialistici dell’Arma dei Carabinieri. La Direttiva si colloca inoltre nel nuovo assetto organizzativo dell’Autorità, ridisegnato dalla Delibera n. 398/2025, che ha specializzato gli Uffici di vigilanza per ambiti di intervento.
La novità trasversale: la vigilanza sui Criteri Ambientali Minimi
Il profilo di maggior novità è l’inserimento nel Piano annuale delle ispezioni di una specifica vigilanza sui CAM nei settori dell’edilizia e delle infrastrutture stradali, fondata sull’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e sul principio del Do No Significant Harm di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. La verifica opererà sia in fase documentale, sulla conformità di bandi e capitolati ai CAM Edilizia (D.M. 23 giugno 2022) e CAM Strade (D.M. 5 agosto 2024), sia in fase esecutiva sull’effettiva ottemperanza alle clausole ambientali, con ispezioni congiunte al Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza. La compliance ambientale entra come fattore di rischio autonomo nell’agenda ispettiva dell’Autorità.
Contratti pubblici: vigilanza d’ufficio e capitolo PNRR
Nel settore dei contratti pubblici, la Direttiva impone che l’attività su segnalazioni di terzi non assorba più del cinquanta per cento delle risorse degli Uffici. La quota restante è destinata alla vigilanza d’iniziativa, integrata con il potere di impugnazione dei bandi ex art. 220 del Codice e con la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale per il monitoraggio dei bandi e la rilevazione di clausole anticoncorrenziali. Restano centrali, in fase esecutiva ex art. 222, comma 3, lett. a) e b), del d.lgs. n. 36/2023, le opere bloccate o rallentate, l’uso improprio della somma urgenza ex art. 140 e le varianti in corso d’opera ex art. 120, comma 15.
Sul fronte PNRR – su 194,4 miliardi di dotazione, sono stati spesi 101,3 miliardi al 30 novembre 2025, con Missioni 4, 5 e 6 attestate rispettivamente al 25%, 14% e 27% – l’Autorità adotta un approccio settoriale integrato con il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza e con i reparti specialistici dell’Arma dei Carabinieri (NAS, Tutela del Lavoro, Tutela Agroalimentare, Tutela Patrimonio Culturale, NOE). Saranno posti sotto controllo: Piano asili nido (3,24 miliardi su 3.199 progetti), mense scolastiche (1,07 miliardi), lock-in contrattuale sulla manutenzione elettromedicale, Case della Comunità (1.038) e Ospedali di Comunità (307), rigenerazione urbana e Piani Urbani Integrati.
Anticorruzione, trasparenza, whistleblowing: focus su sanità e Comuni medi
Nella cornice del PNA 2025 (Delibera A.N.AC. n. 19 del 28 gennaio 2026), la vigilanza sui PTPCT e sulla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, si conferma la centralità dell’iniziativa d’ufficio, su un campione “ragionato” su base statistica e territoriale e focus sul comparto sanitario. Dal 15 gennaio 2026, in caso di perdurante inadempimento, gli OIV pubblicano l’elenco dettagliato dei dati e dei documenti non resi disponibili (Delibera n. 192/2025): la base informativa per la formazione del campione diventa più solida, soprattutto per ASL ed enti SSN. In materia di inconferibilità e incompatibilità (d.lgs. n. 39/2013), gli schemi standard di dichiarazione sono stati approvati con Delibera n. 92 dell’11 marzo 2026. Sul whistleblowing, l’adeguamento al d.lgs. n. 24/2023 e alle Linee Guida (Delibera n. 478/2025) sarà verificato su un campione “ragionato” di enti privati e pubblici – tra questi ultimi, in particolare, saranno oggetto della vigilanza i Comuni con popolazione tra 5.000 e 30.000 abitanti. Allo scopo, saranno dedicate risorse pari al 5% dell’Ufficio Vigilanza sulle segnalazioni degli informatori e sulle misure ritorsive (UWHIB).
Tre conseguenze operative
Prima. La vigilanza campionaria diventa più strutturata e meno dipendente dalle sole segnalazioni esterne: la logica del campione “ragionato”, fondato anche su criteri statistici e territoriali, impone agli enti una maggiore capacità di documentare le misure adottate. Seconda. La compliance ambientale e quella anticorruzione si integrano: la vigilanza sui CAM è un nuovo asse del sindacato sull’intero ciclo dell’appalto, con integrazione necessaria tra Modello 231, sistemi di gestione ambientale e ISO 37001. Terza. Le aree a rischio elevato sono identificabili con precisione: sanità in tutte le sue declinazioni, comparti PNRR a bassa esecuzione, edilizia scolastica, rigenerazione urbana, accoglienza migranti; per i Comuni con popolazione compresa nella fascia 5.000-30.000, il fronte è il whistleblowing.
| Profilo | Riferimento | Effetto operativo |
| CAM | art. 57 c. 2 d.lgs. 36/2023; art. 17 Reg. UE 2020/852 | Ispezioni congiunte GdF su edilizia e strade |
| Vigilanza d’ufficio contratti | art. 222 d.lgs. 36/2023 | Quota d’iniziativa ≥ 50% |
| PNRR | Sesta revisione del Piano (nov. 2025) | Approccio settoriale integrato GdF / Carabinieri |
| Trasparenza | Del. A.N.AC. n. 192/2025 | OIV: elenco inadempienti dal 15.01.2026 |
| Whistleblowing | d.lgs. 24/2023; Del. n. 478/2025 | Campione: Comuni 5.000-30.000 abitanti |
Fonte: A.N.AC., Direttiva programmatica sull’attività di vigilanza – Anno 2026 – www.anticorruzione.it.
Avv. Adamo Brunetti
Dott. Giuseppe Monteleone
