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ANAC chiarisce il cumulo di incarichi di dirigente comunale e amministratore di una società partecipata dalla Regione

2025.06.11 - articolo 1920 x 1080
231 / anticorruzione / Aziende

ANAC chiarisce il cumulo di incarichi di dirigente comunale e amministratore di una società partecipata dalla Regione

Fasc. URAV n. 1217/2025

Il parere in oggetto affronta una questione particolarmente delicata in materia di incompatibilità tra incarichi pubblici e incarichi presso enti di diritto privato in controllo pubblico, disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013. In particolare, si discute l’applicabilità dell’art. 12, comma 4, lett. c), al caso in cui un soggetto già dirigente comunale assuma l’ulteriore incarico di amministratore unico (AU) di una società privata totalmente partecipata da una Regione, avente ad oggetto lo svolgimento di attività consulenziali per la realizzazione di opere pubbliche.

L’ANAC, pur rilevando l’assenza di informazioni puntuali sul caso concreto, fornisce un’interpretazione di principio, basata su precedenti istruttori e sulla giurisprudenza amministrativa e contabile consolidata, confermando l’orientamento restrittivo volto a garantire l’effettività dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).

1. Il quadro normativo di riferimento

La fattispecie astrattamente applicabile al caso in esame sarebbe l’art. 12, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013, che dispone: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: …. c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione”.

Al fine di verificare la concreta applicabilità delle suddette ipotesi alla fattispecie in esame, occorre esaminare i seguenti profili:

  1. natura giuridica dell’incarico di Direttore generale svolto presso il Comune;
  2. natura giuridica della società in controllo pubblico;
  3. riconducibilità dell’incarico di A.U. della società in controllo pubblico alla definizione di “componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico” di cui all’art. 12, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

2. Natura dell’incarico di Direttore Generale del Comune

Uno dei profili fondamentali analizzati nel parere concerne la qualificazione giuridica dell’incarico di Direttore presso una Istituzione comunale. L’ANAC chiarisce che tale incarico, per le sue caratteristiche, può rientrare tanto nell’ambito degli incarichi dirigenziali quanto tra quelli “amministrativi di vertice”, ai sensi degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 39/2013. In tale contesto, viene valorizzata la giurisprudenza e la propria prassi regolatoria (delibera n. 1001/2016), secondo cui il Direttore generale rientra di norma tra gli incarichi di vertice, essendo dotato di ampie competenze gestionali e amministrative.

Tuttavia, l’ANAC precisa che, anche nell’ipotesi in cui tale incarico non sia considerato dirigenziale, ma amministrativo di vertice, si renderebbe comunque applicabile l’art. 11, comma 3, lett. c), che disciplina analoghe regole di incompatibilità. In tal senso, l’Autorità afferma che le due disposizioni (art. 11 e art. 12) sono sostanzialmente equivalenti nella ratio, differenziandosi unicamente per la tipologia dell’incarico oggetto di valutazione (amministrativo di vertice o dirigenziale).

3. Natura giuridica dell’Istituzione Comunale

Altro elemento centrale del ragionamento svolto da ANAC è l’inquadramento giuridico dell’istituzione comunale, ai sensi dell’art. 114 comma 2 del TUEL. Riprendendo consolidati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali (tra cui la Corte dei Conti, sez. Emilia-Romagna, n. 50/2021), si afferma che tali organismi, ai sensi della norma citata, costituiscono mere articolazioni dell’ente locale istitutivo, prive di personalità giuridica autonoma, e sono soggette ai vincoli organizzativi e gestionali dello stesso ente.

Conseguentemente, l’attività svolta all’interno dell’Istituzione è da considerarsi a tutti gli effetti come esercitata nell’ambito della pubblica amministrazione, rendendo applicabile la disciplina sulle incompatibilità in materia di incarichi dirigenziali anche nel caso in cui l’ente di appartenenza non sia qualificabile in senso stretto come “ente pubblico” ma come articolazione funzionale del Comune.

4. Incarico di amministratore unico nella società a controllo pubblico regionale

Il terzo e ultimo profilo analizzato riguarda la configurabilità dell’incarico di Amministratore Unico di una società privata in controllo pubblico come “componente di organi di indirizzo”, ai fini dell’art. 12, comma 4, lett. c). L’ANAC conferma la propria consolidata interpretazione estensiva, secondo la quale anche incarichi gestionali (quali Presidente con deleghe, Amministratore Delegato, Amministratore Unico) sono ricompresi nella definizione di organi di indirizzo, ove vi sia effettivo esercizio del potere gestorio.

Ciò risponde a una logica sistematica e funzionale, orientata ad impedire che soggetti titolari di poteri decisionali in enti a controllo pubblico (sia pure formalmente “privati”) possano detenere simultaneamente incarichi nella pubblica amministrazione, dando luogo a potenziali conflitti di interesse.

In particolare, viene richiamata la definizione contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. l), del d.lgs. 39/2013, che comprende gli incarichi di amministratore di enti pubblici e privati in controllo pubblico, e le delibere ANAC n. 136/2024 e n. 399/2021, che ribadiscono la riconducibilità dell’Amministratore Unico a tale categoria, in quanto titolare di deleghe gestionali dirette.

5. Conclusioni

Alla luce della ricostruzione operata, l’ANAC ritiene integrata nel caso di specie la fattispecie di incompatibilità prevista dall’art. 12, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, laddove il Direttore dell’Istituzione comunale intenda assumere anche l’incarico di AU di una società privata totalmente partecipata da una Regione. Il parere conferma la vocazione preventiva della normativa anticorruzione, volta a escludere in radice la possibilità di cumulo tra incarichi potenzialmente idonei a compromettere l’indipendenza e terzietà dell’azione amministrativa.

Il parere è coerente con la giurisprudenza e con gli indirizzi consolidati dell’ANAC, e costituisce un utile riferimento interpretativo anche per analoghe fattispecie future, ribadendo la centralità del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali in ambiti pubblici e para-pubblici.

Avv. Adamo Brunetti

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