Nota a Cass., Sez. VI pen., 14 gennaio 2026, n. 6875

 

1.    Premessa

Con la sentenza n. 6875 del 2026 la Corte di cassazione affronta una questione di particolare rilievo nel rapporto tra diritto penale e disciplina dei contratti pubblici: la configurabilità del delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) nel caso in cui la pubblica amministrazione ricorra alla modalità dell’affidamento diretto.

La decisione assume particolare interesse poiché si colloca nel contesto del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) e chiarisce i limiti entro i quali eventuali anomalie nella gestione di procedure semplificate possano assumere rilievo penale.

Nel caso esaminato, la Suprema Corte annulla senza rinvio la misura cautelare applicata all’indagato, ritenendo insussistente l’astratta configurabilità del reato contestato.

 

2.    Il fatto oggetto del giudizio

La vicenda trae origine dall’affidamento di due appalti di servizi relativi all’organizzazione di eventi culturali per conto di un ente locale.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’affidamento sarebbe stato concordato preventivamente con un determinato operatore economico, mentre l’amministrazione avrebbe successivamente pubblicato avvisi di manifestazione di interesse con modalità tali da non consentire la reale partecipazione di altri soggetti.

Il Tribunale del riesame aveva ritenuto configurabile il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), osservando che, pur trattandosi di contratti sotto soglia e dunque astrattamente affidabili direttamente, l’amministrazione aveva comunque attivato una procedura comparativa informale.

Secondo tale impostazione, la scelta del contraente sarebbe stata predeterminata prima ancora della pubblicazione dell’avviso esplorativo.

 

3.    La qualificazione giuridica della condotta: art. 353 o 353-bis c.p.

La Cassazione compie innanzitutto un chiarimento sistematico sul rapporto tra i due reati previsti dal codice penale:

La Corte ricorda che l’art. 353-bis c.p. è stato introdotto proprio per anticipare la tutela penale rispetto alle condotte manipolatorie nella fase di predisposizione del bando o di atti equivalenti.

Ne deriva che, pertanto, che quando l’alterazione riguarda la formazione del bando o dell’atto equipollente, il fatto rientra nell’art. 353-bis c.p. Quando invece la manipolazione interviene durante lo svolgimento della gara, si applica l’art. 353 c.p.

Nel caso concreto, la condotta – qualora rilevante – avrebbe potuto essere inquadrata esclusivamente nella prima fattispecie.

La parte centrale della decisione è dedicata alla ricostruzione del quadro normativo dei contratti pubblici, con particolare riferimento al d.lgs. 36/2023. La Corte evidenzia che l’art. 50 del Codice consente:

In tale contesto normativo, l’affidamento diretto è caratterizzato da una natura non competitiva, poiché la stazione appaltante può individuare discrezionalmente l’operatore economico cui affidare il contratto. Ne deriva che la mera acquisizione di più preventivi o manifestazioni di interesse non trasforma automaticamente l’affidamento diretto in una procedura di gara.

 

4.    Il principio di offensività nel diritto penale degli appalti

La Corte sviluppa un passaggio di grande rilievo sistematico, fondato sul principio di offensività. Secondo la Cassazione, l’art. 353-bis c.p. non tutela la mera legittimità amministrativa dell’atto, ma il corretto svolgimento di una procedura comparativa tra operatori economici.

Quando la legge consente alla pubblica amministrazione di scegliere il contraente in modo discrezionale – come accade nell’affidamento diretto – viene meno il presupposto stesso della tutela penale. In altre parole, se la legge non richiede una procedura competitiva, non può configurarsi il reato di turbativa del procedimento di scelta del contraente.

La Corte esclude che il fatto che la procedura di gara ai fini penalistici possa configurarsi solo perché l’amministrazione abbia volontariamente deciso di pubblicare un avviso esplorativo, di acquisire manifestazioni di interesse, e di indicare criteri di valutazione.

Tale scelta può determinare, al più, un profilo di illegittimità amministrativa, ma non integra di per sé un illecito penale. Diversamente opinando – osserva la Cassazione – si finirebbe per applicare la norma penale in via analogica in malam partem, violando i principi di tassatività e legalità.

 

5.    Considerazioni conclusive

La Corte enuncia quindi un principio di particolare rilevanza pratica, in base al quale il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente non è configurabile quando il contratto sia legittimamente affidabile mediante affidamento diretto e la normativa non imponga alcuna procedura comparativa. In tali ipotesi, eventuali anomalie nella gestione della procedura possono rilevare sul piano amministrativo o contabile, ma non su quello penale.

Infine, la sentenza appare coerente con l’impostazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, che attribuisce maggiore centralità ai principi di risultato e di discrezionalità amministrativa nelle procedure sotto soglia. In tale prospettiva, il diritto penale rimane confinato alle ipotesi in cui l’alterazione incida effettivamente su una procedura di gara o su un procedimento comparativo imposto dalla legge.

 

Avv. Adamo Brunetti